← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974, n. 250 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974, n. 250 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visuali

zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974, n. 250 Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario. (GU n.175 del 05-07-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-7-1974 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario; Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, con il quale, per l'anno accademico 1969-70, in applicazione della riserva stessa, sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei quattordici posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio, uno dei quali assegnato alla cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli; Considerato che ai sensi del terzo e quarto comma del citato art. 15 della legge n. 62 i posti riservati, comunque non messi a concorso, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione; Visti i decreti presidenziali 24 luglio 1971, n. 826; 4 agosto 1971, n. 993; 30 ottobre 1971, n. 1297, con i quali, in applicazione del disposto di cui ai citati terzo e quarto comma dell'art. 15, sono stati recuperati e nuovamente ripartiti posti di assistente ordinario già riservati per concorso agli assistenti straordinari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28; Considerato che il concorso riservato non è stato bandito dall'Università di Napoli per il posto di assistente alla cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza, e che pertanto il posto stesso non è stato coperto con la nomina in ruolo di un assistente straordinario; Considerato che detto posto è tuttora vacante; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, è recuperato dal contingente riservato. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.