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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251 ultimo aggiornamento all'atto: 17/08/1974 --> Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 346 (in G.U. 17/08/1974, n.215). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1974) (GU n.176 del 06-07-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 3 bis 3 ter 3 quater 3 quinquies 3 sexies 4orig. 5orig. 5 bis 5 ter 6orig. 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-8-1974 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano; Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Visto il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e di imporre un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 18.225 a L. 23.070 per quintale. È ripristinata l'agevolazione prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal primo gennaio 1974 con il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733. La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente: "B) Benzina: (

(1)acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale lire 11.800)) . I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo ((e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera, con pagamento in valuta estera)) . Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, ((...)) , sarà stabilito il quantitativo di benzina da ammettere all'agevolazione nonché le norme relative alla applicazione del beneficio ed al controllo sulla gestione dei buoni". L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.822,50 a L. 2.307 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 13.372 a L. 18.217 per quintale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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