LEGGE 11 giugno 1986, n. 252 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 giugno 1986, n. 252 ultimo aggiornamento all'atto: 14/06/1986 --> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1986) (GU n.134 del 12-06-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-6-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; ((IL PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA REPUBBLICA)) PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al comma 1, le parole: "1 giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "1 agosto 1986". Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis. -
- I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti al consumatore solo nella integrale confezione di origine. Art. 1-ter. -
- I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti nei caseifici artigiani di produzione, purché confezionati al momento della vendita al consumatore a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322". All'articolo 2: il primo capoverso è sostituito dal seguente: "Art.
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- La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322"; al secondo capoverso, dopo le parole: "il prodotto," sono aggiunte le seguenti: "anche in più pezzi,".; al secondo capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) data di produzione"; al secondo capoverso, lettera f), le parole: "stabilimento di produzione e/o confezionamento" sono sostituite dalle seguenti: "stabilimento di produzione e confezionamento". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi