clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 252 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (GU n.152 del 03-07-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-7-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasferimento di funzioni e compiti 1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province, le funzioni amministrative esercitate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dei regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché i compiti di controllo di conformità alla disciplina di settore di prodotti, di attività commerciali ed industriali, esercitati dai medesimi uffici. 2. Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono soppressi. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1963. - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1963), è così formulato: "Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.". Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (Soppressione dei Consigli e degli uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria): "Art. 3. - In ogni capoluogo di provincia è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, un ufficio provinciale del commercio e dell'industria il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi. Il direttore dell'ufficio è nominato dal Ministro per l'industria e commercio fra il personale dell'apposito ruolo.". - Il testo dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è il seguente: "Art. 23 (Riordinamento di uffici). - 1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.