izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2006, n. 252 Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/9/2006 (GU n.191 del 18-08-2006) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni generali 1 2 3 4 5 Capo II Deposito dei documenti stampati 6 7 8 9 10 11 12 13 Capo III Deposito dei documenti sonori e video 14 15 16 17 18 19 Capo IV Deposito dei documenti di grafica d'artedei video d'artista e dei documenti fotografici 20 21 22 23 24 25 Capo V Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamentie delle sceneggiature cinematografiche 26 27 28 29 30 31 Capo VI Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico 32 33 34 35 36 Capo VII Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica 37 38 39 40 Capo VIII Strumenti di controllo 41 42 Capo IX Sanzioni amministrative e abrogazioni 43 44 45 46 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-9-2006 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del 15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005; Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso sul capo VII (Raccolta dei documenti diffusi tramite rete informatica) del presente decreto in data 20 luglio 2005; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 novembre 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalità di cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso. 2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in relazione alla specificità delle singole tipologie di documenti, l'obbligo di deposito legale è assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli istituti, nei termini e secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento. 3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106, recante «Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98, dispone: «Art. 5 (Numero di copie e soggetti depositari). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'art. 1, comma 4, della presente legge. 2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato. 3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione. 4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in fac-simile di opere non più in commercio. 5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.