cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 maggio 1950, n. 253 ultimo aggiornamento all'atto: 20/04/1988 --> Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/1988) (GU n.120 del 26-05-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I Proroga dei contratti di locazione 1agg.1 orig. 2agg.1 orig. 3 4 5 6 7agg.1 orig. 8orig. 9 10agg.2 agg.1 orig. 11orig. CAPO II Norme sulla misura dei canoni 12orig. 13 14 15 16 17 18 19 CAPO III Norme particolari sulle sublocazioni 20 21 22 23 24agg.1 orig. 25 26 CAPO IV Disposizioni comuni ai capi precedenti 27 28 29 30 31 32 CAPO V Disposizioni sugli sfratti 33 34agg.1 orig. 35 36 37 38 CAPO VI Disposizioni finali e transitorie 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-5-1955 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I contratti di locazione e di sublocazione prorogati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, sono ulteriormente prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al 31 dicembre 1951. Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva. La proroga ha luogo di diritto, nonostante qualunque patto in contrario e anche quando sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita. In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, continuino l'attività del defunto.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.