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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 254 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 254 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizza

zione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 254 Competenza per la riabilitazione in caso di sentenze pronunciate dai Tribunali militari stranieri in Italia e dai Tribunali militari italiani all'estero. (GU n.107 del 10-05-1946) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 25-5-1946 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visti gli articoli 178 a 180 Codice penale, 597 e seguenti del Codice di procedura penale, 72, 73, 412 del Codice penale militare di pace, 42 e 46 del Codice penale militare di guerra; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per la guerra; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1 La competenza a, conoscere della domanda di riabilitazione, se la sentenza di condanna è stata pronunziata in territorio estero da un Tribunale militare italiano, ovvero, nel territorio del Regno, da un Tribunale militare straniero, appartiene alla Corte d'appello nel cui distretto si trova l'ufficio del casellario giudiziario presso il quale e conservato l'estratto della sentenza di condanna. Nelle ipotesi previste dall'art. 603, capoverso, del Codice di procedura penale, la competenza appartiene alla Corte d'appello di Roma. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando ai chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 marzo 1946 UMBERTO DI SAVOIÀ DE GASPERI - TOGLIATTI BROSIO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 29. - FRASCA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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