DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1948, n. 254 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’at
to clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1948, n. 254 ultimo aggiornamento all'atto: 07/02/1953 --> Miglioramenti al trattamento economico in caso di infortuni sul lavoro nell'industria. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1953) (GU n.89 del 15-04-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-4-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia, e giustizia, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948. Art. 1 Agli articoli 24, 27 e 39 del regio decreto 17 agosto 1935, num. 1765, modificati con decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il terzo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, è sostituito dal seguente: "se l'inabilità permanente è assoluta la rendita è pari all'intero salario calcolato come sopra e nel caso che all'invalido sia altresì indispensabile una assistenza, personale continuativa la rendita sarà ulteriormente aumentata di un quinto";
- b)l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "L'assegno è di L. 9000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di L. 12.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza dei soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di L. 6000 negli altri casi. Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di retribuzione con un minimo di lire novemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire seimila negli altri casi";
- c)il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 26 gennaio 1947, n. 14, è sostituito dal seguente: "In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire sessantamila. Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, i massimali sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile sentite le organizzazioni sindacali interessate". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi