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DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 255 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 255 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 255 ultimo aggiornamento all'atto: 23/10/1985 --> Applicazione dei regolamenti comunitari n. 83/74 e numero 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 1974, n. 352 (in G.U. 20/08/1974, n.217). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1985) (GU n.177 del 08-07-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4 4 bis 5 Allegati Tabella Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-10-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di dettare norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 Tutti coloro che, alle ore zero del 1° luglio 1974, detenevano, a qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero o fossero destinatari dei prodotti stessi in corso di trasporto per quantità superiori a 500 kg. debbono versare gli importi riferiti a 100 kg. netti di cui all'allegata tabella. ((La quantità di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, è determinata con esclusione delle scorte di esercizio. Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facoltà di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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