DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual
izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255 ultimo aggiornamento all'atto: 29/03/2010 --> Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2010) (GU n.77 del 01-04-1992 - Suppl. Ordinario n. 62) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I Capo IDISPOSIZIONI GENERALI 1 2 3 4 TITOLO I Capo IIRETTIFICA 5orig. 6orig. 7orig. 8orig. 9orig. TITOLO I Capo IIIREGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE 10 11 12 13 14 15 16 17orig. 18 TITOLO II Capo ICONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TITOLO II Capo IITRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA 36 37 38 39orig. 40 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-4-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato". Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; Sentite le competenti commissioni parlamentari; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, approvativo del regolamento di attuazione della citata legge 6 agosto 1990, n. 223; Riconosciuta l'esigenza di rendere il testo più aderente al disposto della legge; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 marzo 1992; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Definizione
- Nel presente regolamento la legge 6 agosto 1990, n. 223, è indicata con la denominazione "la legge". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - La legge n. 223/1990 concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto
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