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LEGGE 11 aprile 1957, n. 258 - Normattiva

LEGGE 11 aprile 1957, n. 258 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 aprile 1957, n. 258 Integrazione e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, per l'esodo volontario dei dipendenti degli Enti locali. (GU n.112 del 03-05-1957) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-5-1957 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 53, le quali nei confronti dei dipendenti degli Enti stessi, vengono integrate e modificate da quelle contenute nella presente legge. I dipendenti di detti Enti per essere ammessi a fruire dei benefici derivanti dall'esodo volontario dovranno presentare domanda di cessazione dal servizio nel termine di sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui al primo comma. Le Amministrazioni delibereranno su tali domande entro tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente, con le modalità e i limiti previsti dall'art. 6 della legge 27 febbraio 1955, n. 53. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche quando gli Enti locali abbiano già adottato deliberazioni ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e non si avvalgono ulteriormente della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo. Nei casi in cui la deliberazione sia stata già approvata alla data di entrata in vigore della presente legge il termine previsto dal secondo comma decorre, però dalla data predetta. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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