clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 258 Recepimento della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e della direttiva 93/46/CEE di modifica della direttiva 92/109/CEE. note: Entrata in vigore del decreto: 30-5-1996 (GU n.112 del 15-05-1996) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-5-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 26 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/109/CEE, del Consiglio del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope; Visto l'art. 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994; Visto l'art. 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 146 del 1994; Vista la direttiva 93/46/CEE, della Commissione del 22 giugno 1993, che sostituisce e modifica gli allegati alla citata direttiva 92/109/CEE; Visti i regolamenti (CEE) n. 3677/90, del Consiglio del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, n. 900/92, del Consiglio del 31 marzo 1992, che modifica il citato regolamento n. 3677/90, e n. 3769/92, della Commissione del 21 dicembre 1992, concernente l'esecuzione e la modificazione del citato regolameno n. 3677/90; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996; Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'interno, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e della sanità; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il comma 7 dell'art. 17 del testo unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 26 così recita: "Art. 26 (Stupefacenti e sostanze psicotrope: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, sarà informata ai seguenti criteri direttivi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.