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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 259 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 259 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 259 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova. (GU n.141 del 07-06-1969) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 22-6-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità, accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove, modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 29. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di: Numismatica; Epigrafia greca; Epigrafia latina; Storia quantitativa; Economia politica; Paleografia greca; Paleografia musicale; Linguistica generale. Art. 30.- All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di: Glottologia; Linguistica generale; Teoria e storia della storiografia; Psicologia dell'età evolutiva. Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti quelli di: Linguistica generale; Storia della lingua francese; Storia della lingua inglese; Storia della lingua tedesca; Storia della lingua spagnola; Storia della lingua russa. Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Paleografia; Geografia storica. Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: Biochimica applicata. Art. 80. - Nell'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica e trasporti) ai due indirizzi è aggiunto il seguente nuovo indirizzo: Indirizzo III: 28) Materiali metallici per costruzioni civili

  1. c)29) Strutture metalliche speciali c). Nell'elenco delle materie obbligatorie sul piano della facoltà del terzo anno dei corsi di laurea in ingegneria elettrotecnica ed in ingegneria elettronica l'insegnamento di "Chimica applicata"
  2. b)è soppresso e sostituito da quello di "Chimico-fisica applicata dei materiali solidi" b). Art. 104, relativo alla scuola di perfezionamento in storia - per l'indirizzo storia antica - è modificato nel senso che è aggiunto l'insegnamento complementare di: 19) "Papirologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 2. - GRECO Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità, accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove, modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 29. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di: Numismatica; Epigrafia greca; Epigrafia latina; Storia quantitativa; Economia politica; Paleografia greca; Paleografia musicale; Linguistica generale. Art. 30.- All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di: Glottologia; Linguistica generale; Teoria e storia della storiografia; Psicologia dell'età evolutiva. Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti quelli di: Linguistica generale; Storia della lingua francese; Storia della lingua inglese; Storia della lingua tedesca; Storia della lingua spagnola; Storia della lingua russa. Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Paleografia; Geografia storica. Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: Biochimica applicata. Art. 80. - Nell'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica e trasporti) ai due indirizzi è aggiunto il seguente nuovo indirizzo: Indirizzo III: 28) Materiali metallici per costruzioni civili
  3. c)29) Strutture metalliche speciali c). Nell'elenco delle materie obbligatorie sul piano della facoltà del terzo anno dei corsi di laurea in ingegneria elettrotecnica ed in ingegneria elettronica l'insegnamento di "Chimica applicata"
  4. b)è soppresso e sostituito da quello di "Chimico-fisica applicata dei materiali solidi" b). Art. 104, relativo alla scuola di perfezionamento in storia - per l'indirizzo storia antica - è modificato nel senso che è aggiunto l'insegnamento complementare di: 19) "Papirologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 2. - GRECO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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