qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 259 ultimo aggiornamento all'atto: 04/12/1975 --> Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 384 (in G.U. 28/08/1974, n.224). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1975) (GU n.178 del 09-07-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4agg.2 agg.1 orig. 5orig. 6orig. 7orig. 8orig. 9orig. 10orig. 11orig. 12 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-8-1974 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e di stabilire una imposizione straordinaria sulle case di abitazione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta: Art. 1 ((Con decorrenza dal 1 gennaio 1974, e fino al 31 dicembre 1975, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 35 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari e quella del 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 10,50 per cento e a all'8,75 per cento. I soggetti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per i quali il termine di versamento dell'imposta è scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti al pagamento della maggiore imposta derivante dall'aumento delle aliquote di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 1974. Nei confronti dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, la maggiorazione delle aliquote di cui al primo comma rispetto a quelle stabilite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è applicata sugli imponibili ragguagliati ad anno solare. Per l'anno 1974 è istituita una addizionale straordinaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da applicarsi alla parte di reddito imponibile che eccede la somma di lire dieci milioni, nella seguente misura: 5 per cento sulla parte di reddito imponibile compresa tra i dieci milioni e i quattordici milioni di lire; 10 per cento sulla parte di reddito imponibile eccedente i quattordici milioni di lire. L'addizionale straordinaria di cui al comma precedente è riscossa mediante ruoli sulla base della dichiarazione annuale dei redditi. I soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo 1975 se nell'anno 1974 hanno conseguito un reddito complessivo lordo superiore a lire dieci milioni)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.