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DECRETO 7 agosto 1990, n. 260 - Normattiva

DECRETO 7 agosto 1990, n. 260 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DECRETO 7 agosto 1990, n. 260 Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica denominato "Postel". note: Entrata in vigore del decreto: 3/10/1990 (GU n.218 del 18-09-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-10-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regolamento per i servizi di telecomunicazione, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198; Visto il regolamento di esecuzione dei libri primo e secondo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655; Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149; Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1982, che approva il piano regolatore nazionale per la meccanizzazione della rete del movimento postale, ed in particolare l'art. 9; Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1987, n. 333, che istituisce il servizio pubblico di posta elettronica nazionale denominato "P.T. Postel", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1987; Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1987, n. 334, che disponeva l'espletamento della fase sperimentale del servizio; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1988, n. 269, che autorizza il passaggio alla fase di definitivo esercizio del servizio pubblico di posta elettronica; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazionie dell'automazione, che ha espresso il proprio parere nella riunione del 29 luglio 1988; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che nell'adunanza n. 1747 del 2 agosto 1988 ha espresso il parere favorevole in merito alla configurazione della rete di posta elettronica estesa a tutto il territorio nazionale, nonché al progetto di variante relativo alla prima fase di completamento della rete stessa; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota n. GM 53778/4087 DL/CR del 27 luglio 1990); Ritenuto di dover conseguentemente adeguare le disposizioni sulle modalità di svolgimento del servizio pubblico di posta elettronica; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Generalità 1. Il servizio pubblico di posta elettronica è un servizio postale gestito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e provvede: a) alla trasmissione della corrispondenza utilizzando le risorse della tecnica elettronica di immagazzinamento e ritrasmissione nonché di immagazzinamento e recupero della corrispondenza; b) alla riproduzione della suindicata corrispondenza elettronica nella località di destinazione; c) alla consegna del destinatario. 2. L'Amministrazione provvede: a) alla diffusione del servizio ed all'acquisizione dell'utenza; b) all'assistenza all'utenza sia in fase di acquisizione che in fase di esercizio secondo le norme operative di cui all'art. 4. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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