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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1979, n. 261 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1979, n. 261 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1979, n. 261 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna per il trasferimento alla regione delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia e delle funzioni statali esercitate sull'Istituto zooprofilattico della Sardegna. (GU n.185 del 07-07-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-7-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro; Decreta: Art. 1 Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative esercitate dall'O.N.M.I., che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'art. 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e di indirizzo. Sono ugualmente trasferiti alla regione i poteri dell'O.N.M.I. di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, previsti dall'art. 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316. Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'O.N.M.I. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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