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DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1988, n. 261 - Normattiva

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1988, n. 261 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’att

o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1988, n. 261 ultimo aggiornamento all'atto: 13/04/1989 --> Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative alla individuazione delle caratteristiche nonchè alle modalità di applicazione dei contrassegni da apporre sugli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami degli aspiranti conducenti. note: Entrata in vigore del decreto: 28/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1989) (GU n.163 del 13-07-1988 - Suppl. Ordinario n. 62) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Allegati Allegato Allegatoorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-4-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 1988, che sostituisce il primo e secondo comma dell'art. 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 con cui viene stabilito che gli autoveicoli utilizzati per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni le cui caratteristiche e modalità sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti; Decreta: Art. 1 I veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida per aspiranti conducenti devono essere muniti nella parte anteriore e posteriore di un contrassegno in materiale retroriflettente di forma quadrata di lato di 30 cm, recante la lettera P dell'alfabeto maiuscola, di colore nero, su fondo di colore bianco. La lettera P dovrà avere un'altezza pari a due terzi delle dimensioni del contrassegno ((e lo spessore di mm 35.)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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