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LEGGE 10 maggio 1976, n. 262 - Normattiva

LEGGE 10 maggio 1976, n. 262 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 maggio 1976, n. 262 ultimo aggiornamento all'atto: 31/12/1979 --> Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1979) (GU n.130 del 18-05-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 1-1-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976.

(1)
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(3)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1976 LEONE MORO - STAMMATI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO --------------- AGGIORNAMENTO
(1)Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 31, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata al 31 dicembre 1977". --------------- AGGIORNAMENTO
(2)Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 816, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne si applica fino al 31 dicembre 1979". --------------- AGGIORNAMENTO
(3)Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne, si applica fino al 31 dicembre 1980" nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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