LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 ultimo aggiornamento all'atto: 08/01/2026 --> Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. note: Entrata in vigore della legge: 12-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/2026) (GU n.301 del 28-12-2005 - Suppl. Ordinario n. 208) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I MODIFICHE ALLA DISCIPLINADELLE SOCIETÀ PER AZIONICapo IORGANI DI AMMINISTRAZIONEE DI CONTROLLO 1 2 3 Capo II ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELADELLE MINORANZE 4 5 Capo III DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE 6 7orig. TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLEATTIVITÀ FINANZIARIECapo IDISPOSIZIONI IN MATERIADI CONFLITTI D'INTERESSI 8agg.1 orig. 9orig. 10orig. Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 11agg.1 orig. 12 Capo III ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLIINVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATIREGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA 13 14orig. 15 16 17agg.1 orig. TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIADI REVISIONE DEI CONTI 18 TITOLO IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZACapoIPRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ 19agg.2 agg.1 orig. 20 21 22 Capo II DISPOSIZIONI GENERALISUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ 23 24agg.2 agg.1 orig. Capo III DISPOSIZIONI RELATIVEALL'ORGANIZZAZIONE E ALLECOMPETENZEDELLE AUTORITÀ 25agg.2 agg.1 orig. 26 27orig. 28 29 29 bisagg.1 orig. 29 ter 29 quater 29 quinquies TITOLO V MODIFICHE ALLA DISCIPLINAIN MATERIA DI SANZIONI PENALIE AMMINISTRATIVE 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39orig. 40orig. TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIEE FINALI 41 42agg.1 orig. 43 44 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-1-2006 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Nomina e requisiti degli amministratori)
- Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione: "Sezione IV-bis. Organi di amministrazione. Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). -
- Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.
- Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e
- Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
- In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). -
- Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilità). -
- I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma
- Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi