ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957, n. 263 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina. (GU n.113 del 04-05-1957) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 19-5-1957 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335; 27 ottobre 1951, n. 1827; 30 luglio 1953, n. 999; 8 febbraio 1954, n. 403; 27 marzo 1954, n. 735; 24 luglio 1955, n. 779; 28 giugno 1956, n. 764 e 5 settembre 1956, n. 1137; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 24, primo comma, relativo alle modalità dell'esame di laurea in economia e commercio, è abrogato e sostituito dal seguente: a) "Nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema che rientri in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari impartiti nella Facoltà, escluse le lingue straniere". Art.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.