DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 264 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis
ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 264 ultimo aggiornamento all'atto: 13/06/1985 --> Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1985) (GU n.100 del 22-04-1961) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO 1 ORGANI PERIFERICI OPERANTI NEL CAMPO DELLA SANITÀ - MEDICO EVETERINARIO PROVINCIALE - UFFICIALE SANITARIO 1orig. 2 TITOLO II SERVIZI VETERINARICAPO IUfficio veterinario comunale 3 4 5 6 7 CAPO II Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto 8agg.1 orig. TITOLO III Servizi di medicina scolastica 9 10 11 12 13 14 15 16orig. 17 18 19 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-5-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 76 della Costituzione; Visti l'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296 e l'articolo unico della legge 19 ottobre 1960, n. 1236; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:
- a)provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione è demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti;
- b)approvano le speciali tariffe proposte dall'Ordine dei medici, dall'Ordine dei veterinari o dal Collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zooiatrica gratuita. Il prefetto coordina l'attività degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo può impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanità. ((Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorità sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanità concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresì, all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizione degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi