qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 264 ultimo aggiornamento all'atto: 04/08/1982 --> Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 386 (in G.U. 29/08/1974, n.225). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1982) (GU n.181 del 11-07-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2agg.1 orig. 2 bis 3orig. 4orig. 5 6orig. 7agg.2 agg.1 orig. 8agg.2 agg.1 orig. 9orig. 10orig. 11orig. 12orig. 12 bis 13orig. 14orig. 15orig. 16orig. 17 18orig. 19orig. 20orig. 21 22orig. 23orig. 24orig. 25 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-4-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di far fronte alla grave situazione debitoria nel settore degli enti mutualistici ed ospedalieri, mediante l'emanazione di norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per la sanità, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, da utilizzare con le modalità di cui al successivo art. 2, per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e, nell'ambito delle residue disponibilità, dei comuni. Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui al successivo art. 5. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Nella liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per rette di degenza si terrà conto degli oneri finanziari che potranno eventualmente ricadere sugli enti medesimi ove la realizzazione dei crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975. ((Gli amministratori, i direttori amministrativi ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni per l'estinzione dei debiti contratti per lo esercizio dell'attività ospedaliera in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spesa deliberati, con priorità verso gli istituti bancari e verso i fornitori di opere e materiali)) . I collegi sindacali vigileranno per la puntuale osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti.(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.