DECRETO 1 settembre 2004, n. 264 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qu
i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 1 settembre 2004, n. 264 Integrazione al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, n. 376, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti. note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2004 (GU n.263 del 09-11-2004) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 24-11-2004 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale"; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275 che, modificando l'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, individua nel Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato l'autorità amministrativa alla quale deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto ministeriale (Mi.PA.F.) del 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1992, in particolare l'articolo 11 il quale dispone che i termini dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla sua data di entrata in vigore saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo; Considerato che nella tabella D, allegata al decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 376, tra i procedimenti amministrativi dell'Ispettorato Generale (ex Direzione generale per l'economia montana e per le foreste) di competenza della Divisione II, non risulta incluso quello relativo al contenzioso per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in quanto procedimento individuato successivamente alla sua data di entrata in vigore, con l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275; Ritenuto che si rende necessario individuare un termine congruo e rispondente alle esigenze istruttorie del procedimento sanzionatorio di cui alla precitata legge n. 689 del 1981; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere n. 8034/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 giugno 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. C. 200404850 del 30 luglio 2004; Adotta il seguente regolamento: Art. 1
- La tabella D, allegata al decreto 25 maggio 1992, n. 376, relativa all'Ispettorato Generale (ex Direzione generale per l'economia montana e per le foreste), nella parte concernente la Divisione II, è così integrata, relativamente al procedimento amministrativo di competenza del Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, è individuato quale autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
- Procedimento Termine Norma (giorni) Divisione II
- Emanazione dell'ordinanza sia di ingiunzione di pagamento che di archiviazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 180 Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° settembre 2004 Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 318 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1995, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca la "disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica". Il principale obiettivo di tale Convenzione internazionale, denominata in sigla CITES, è la regolamentazione del commercio degli animali e delle piante, al fine di garantire l'equilibrato sfruttamento delle risorse naturali. L'Unione europea, con il regolamento (CE) n. 338/97, adottato da tutti gli Stati membri, ha recepito le disposizioni della CITES, individuando procedure di autorizzazione della detenzione e del commercio degli esemplari e delle loro parti e dei prodotti derivati dalle stesse specie. In Italia, è la legge 7 febbraio 1992, n. 150, sopra richiamata che ha individuato specifiche sanzioni per punire i responsabili di azioni illegali nei riguardi di specie di flora e fauna tutelate dalla CITES e dalla relativa regolamentazione comunitaria, demandando al Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato i relativi compiti di controllo e certificazione. Note all'art. 1: Il decreto 25 maggio 1992, n. 376, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contiene norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti. In particolare, la tabella D del decreto citato, che elenca i procedimenti della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste (ora Ispettorato generale), è così modificata: TABELLA D ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE Parte di provvedimento in formato grafico Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, riordina il sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, modificando, tra l'altro, la legge 7 febbraio 1992, n.
- In particolare, l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recita che: "L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato". La legge 24 novembre 1981, n. 689, contiene norme relative alla modifica del sistema penale. In particolare l'art. 17, comma 1, inserito all'interno del Capo I relativo alle sanzioni amministrative, così recita: "Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi