zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1967, n. 265 Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica. (GU n.122 del 16-05-1967) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Statuto TITOLO I FINALITÀ DELL'ISTITUTO art. 1 art. 2 art. 3 TITOLO II GOVERNO DELL'ISTITUTO art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI STUDI art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 TITOLO IV FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 27 art. 28 art. 29 art. 30 art. 31 TITOLO V PROFESSORI art. 32 art. 33 art. 34 art. 35 art. 36 TITOLO VI ASSISTENTI art. 37 TITOLO VII STUDENTI - ESAMI - TASSE art. 38 art. 39 art. 40 art. 41 art. 42 art. 43 art. 44 art. 45 art. 46 art. 47 art. 48 TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE art. 49 art. 50 art. 51 art. 52 art. 53 TITOLO IX PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO DELL'ISTITUTO art. 54 art. 55 art. 56 art. 57 art. 58 art. 59 art. 60 NORME TRANSITORIE art. 61 Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-5-1967 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88; Veduta la domanda presentata in data 12 settembre 1963 dal rettore della libera Università degli studi di Urbino per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88; Veduto il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 È riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.