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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1980, n. 267 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1980, n. 267 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 21 giugno 1980, n. 267 ultimo aggiornamento all'atto: 11/04/1981 --> Norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, ((. . .)). note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383 (in G.U. 01/08/1980, n.210). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/1981) (GU n.171 del 24-06-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 1 bis 2orig. 3agg.1 orig. 4orig. 5 6 7 8orig. 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-4-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 19 giugno 1980; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA presente decreto: Art. 1 I compensi forfettari a favore dei componenti delle commissioni di esame di maturità, previsti dall'art. 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, prorogato con legge 15 aprile 1971, n. 146, sono fissati in lire cinquecentomila per il presidente e in lire trecentotrentamila per i commissari, compresi i rappresentanti di classe ed i membri aggregati a pieno titolo. I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti anche al presidente ed ai commissari per gli esami di maturità professionale e di arte applicata. Il compenso previsto nel presente articolo per il presidente è corrisposto anche agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità. (

(2)) --------------- AGGIORNAMENTO
(2)Il Decreto 14 marzo 1981 (in G.U. 11/04/1981, n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 1)) che "Con decorrenza 1° gennaio 1981 le misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami sono rideterminate come segue: 1) Esami di maturità:
  1. a)presidenti e ispettori tecnici incaricati della vigilanza: da L. 500.000 a L. 550.000;
  2. b)commissari, compresi i rappresentanti di classe, membri aggregati a pieno titolo: da L. 330.000 a L. 363.000". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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