a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 21 giugno 1980, n. 267 ultimo aggiornamento all'atto: 11/04/1981 --> Norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, ((. . .)). note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383 (in G.U. 01/08/1980, n.210). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/1981) (GU n.171 del 24-06-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 1 bis 2orig. 3agg.1 orig. 4orig. 5 6 7 8orig. 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-4-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 19 giugno 1980; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA presente decreto: Art. 1 I compensi forfettari a favore dei componenti delle commissioni di esame di maturità, previsti dall'art. 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, prorogato con legge 15 aprile 1971, n. 146, sono fissati in lire cinquecentomila per il presidente e in lire trecentotrentamila per i commissari, compresi i rappresentanti di classe ed i membri aggregati a pieno titolo. I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti anche al presidente ed ai commissari per gli esami di maturità professionale e di arte applicata. Il compenso previsto nel presente articolo per il presidente è corrisposto anche agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.