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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1994, n. 268 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1994, n. 268 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1994, n. 268 Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici. note: Entrata in vigore del decreto: 4/5/1994 (GU n.101 del 03-05-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Allegati Direttiva art. 1 art. 2 art. 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-5-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che include la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, tra quelle da attuare in via regolamentare; Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha attribuito forza di legge alle direttive incluse nell'elenco "A", tra cui la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, e la direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, relativa agli ascensori elettrici; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, adottato per l'attuazione delle direttive predette; Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993; Dato atto che non è stato accolto integralmente il parere del Consiglio di Stato, non apparendo appropriata alla forma regolamentare la riscrittura di norme comunitarie alle quali è stata attribuita forza di legge dall'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; EMANA il seguente regolamento: Art. 1

  1. Il presente regolamento recepisce la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, che modifica la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, recepita con l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e con decreto 9 dicembre 1987, n.
  2. La direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, è pubblicata unitamente al presente regolamento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è il seguente: "Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). -
  3. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea indicate nell'elenco 'À allegato alla presente legge hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
  4. Con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1". - Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 25 marzo
  5. - La direttiva 84/529/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 300 del 19 novembre
  6. - La direttiva 86/312/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 196 del 18 luglio
  7. Nota all'art. 1: - La direttiva 90/486/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 270 del 2 ottobre
  8. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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