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LEGGE 11 febbraio 1970, n. 27 - Normattiva

LEGGE 11 febbraio 1970, n. 27 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 febbraio 1970, n. 27 ultimo aggiornamento all'atto: 24/12/1980 --> Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1980) (GU n.46 del 21-02-1970) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3orig. 4 5 6 Allegati Allegato I Allegato Iorig. Allegato II Allegato II Allegato III Allegato IIIagg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-1-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, la durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio e salariato dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stabilita in 41 ore dal 1 gennaio 1970 e in 40 ore dal 1 gennaio 1971. Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende anzidette la durata settimanale del lavoro ordinario non può essere superiore a quella stabilita dal precedente comma. Restano ferme le norme relative all'orario d'obbligo giornaliero precedentemente in vigore ai soli fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario ed a cottimo di cui agli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.(

(1)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 22 dicembre 1980, n. 873, ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, è ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1 settembre 1980." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

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