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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1971, n. 27 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1971, n. 27 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

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  1. (GU n.60 del 09-03-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 24-3-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 22 dicembre 1970, n. 1036; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, è autorizzato il prelevamento di L. 2.000.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario: Ministero dell'interno: Cap. n.
  2. - Assegnazione stra- ordinaria per l'integrazione dei bi- lanci degli enti comunali di assi- stenza, ecc.......................... .................L. 850.000.000 Capitolo n.
  3. - Assistenza in natura, ecc............................................ " 150.000.000 Ministero dei lavori pubblici: Capitolo n.
  4. - Spese per l'ap- prestamento dei materiali e per le necessita piu urgenti in caso di pub- bliche calamità, ecc................................ " 1.000.000.000 ---------------- L. 2.000.000.000 ---------------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato, alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n.
  5. - CARUSO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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