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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270 ultimo aggiornamento all'atto: 19/12/1990 --> Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990) (GU n.160 del 11-07-1987 - Suppl. Ordinario n. 65) visualizza atto intero nascondi Articoli PARTE PRIMA TITOLO PRIMODISPOSIZIONE GENERALEACCORDI DECENTRATICapo I 1 Capo II 2 3orig. 4 TITOLO SECONDO RAPPORTO DI LAVOROCapo I 5orig. 6orig. 7orig. 8orig. 9orig. 10orig. 11 12orig. 13orig. 14 TITOLO TERZO ORGANIZZAZIONE DEL LAVOROCapo I 15 16 17 18agg.1 orig. Capo II 19 20 21 22 23 24 TITOLO QUARTO DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTICapo I 25 26orig. Capo II 27 Capo III 28 29 30 31orig. Capo IV 32 33orig. 34orig. 35orig. Capo V 36 37 38orig. 39orig. 40 Capo VI 41 TITOLO QUINTO TRATTAMENTO ECONOMICOCapo I 42 43orig. 44orig. 45orig. 46orig. 47 Capo II 48 49 50 51 52 Capo III 53 54orig. 55orig. 56 57orig. Capo IV 58orig. 59 60 61orig. Capo V 62 Capo VI 63 64 Capo VII 65 TITOLO SESTO PRODUTTIVITÀCapo I 66 67 68 69 70 71 72 Capo II 73 PARTE II - AREA MEDICA TITOLO IACCORDI DECENTRATICapo I 74 75orig. 76 TITOLO II RAPPORTO DI LAVOROCapo I 77 78 79orig. TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL LAVOROCapo I 80 81orig. 82 TITOLO IV DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTICapo I 83orig. Capo II 84 85orig. 86 87 88 89 90 Titolo V TRATTAMENTO ECONOMICOCapo I 91orig. Capo II 92orig. 93 94 95 Capo III 96orig. 97orig. 98 Capo IV 99orig. 100 TITOLO VI PRODUTTIVITÀCapo I 101 102 103 104 105 106 Capo II 107orig. Capo III 108orig. TITOLO VII NORME TRANSITORIE E DI RINVIOCapo I 109 110 Capo II 111 PARTE TERZA TITOLO IRELAZIONI SINDACALICapo I 112orig. 113 114 TITOLO II NORME TRANSITORIE E FINALICapo I 115 116orig. 117 Capo II 118 119 120 121 122 123 124 Allegati Allegato A Allegato A Allegato B CONFEDIR DIRSAN art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 Allegato C CISAS Capo I art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 Capo II art. 7 art. 8 art. 9 Capo III art. 10 art. 11 art. 12 Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 Allegato E Allegato E Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-7-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987; Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987); Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per la professionalità medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6, raggiunta in data 8 aprile 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 6 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CISAS, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e le organizzazioni sindacali AUPI, SNABI, SINAFO, CONFILL-SANITÀ, CONFAIL-FAILEL, CONSAL-SNAO, CASIL/SANITÀ nonché le organizzazioni sindacali CUMI/ANFUP, ANAAO/SIMP, ANPO, FIMED, CIMO, AAROI, ANMDO, AIPAC, SUMI, SNVDEL, SNAMI, SNR; accordo cui ha aderito, in data 14 aprile 1987, la organizzazione sindacale CILDI (Confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti) non partecipante alle trattative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 5 maggio 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensivo dell'accordo relativo all'area negoziale per la professionalità medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale: EMANA il seguente decreto: Art. 1 Campo di applicazione e durata

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre
  2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno
  3. Note agli artt. 1, 66, 74, 76, 77, 83, 101, 111: Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 - serie generale - del 20 marzo 1986, recante: "Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93", è il seguente: "Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). -
  4. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino.
  5. La delegazione di parte pubblica è composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanità; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
  6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
  7. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
  8. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo è istituita una apposita area negoziale per la professionalità medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro, attività alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attività stessa, una personale responsabilità professionale a norma di legge.
  9. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno, escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attività libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresì definite, in rapporto alle particolarità professionali dei medici, anche le modalità interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n.
  10. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sarà negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici secondo le modalità e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sarà comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria medica.
  11. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalità indicate nel precedente comma sarà integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sarà formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e
  12. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilità fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminati dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n.
  13. I criteri e le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 verranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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