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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. 271 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. 271 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. 271 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale Santo Spirito di Ventimiglia. (GU n.146 del 12-06-1969) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 27-6-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Imperia in data 27 giugno 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale Santo Spirito di Ventimiglia è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità all'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 13 aprile 1911; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Santo Spirito" con sede in Ventimiglia (Imperia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Imperia; tre membri eletti dal consiglio comunale di Ventimiglia; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 13 aprile 1911. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 19. - GRECO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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