qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 271 ultimo aggiornamento all'atto: 06/07/1994 --> Disposizioni urgenti per le Forze di polizia. note: Entrata in vigore del decreto: 8/5/1994.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 luglio 1994, n. 433 (in G.U. 06/07/1994, n.156). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/1994) (GU n.105 del 07-05-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5orig. 6orig. 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-7-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere ad anticipazioni di carattere economico e normativo a favore di alcune categorie di personale non direttivo delle Forze di polizia, in vista del riordino delle rispettive carriere previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.