qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 272 ultimo aggiornamento all'atto: 08/07/1994 --> Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola. note: Entrata in vigore del decreto: 9-05-1994.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 luglio 1994, n. 434 (in G.U. 08/07/1994, n.158). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/1994) (GU n.106 del 09-05-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-7-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Viste le risoluzioni numeri 841, 873, 875 e 864 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente in data 16 giugno 1993, 13 ottobre 1993, 18 ottobre 1993 e 15 settembre 1993, che, in quanto adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, hanno forza obbligatoria per gli Stati membri; Visti i regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri della CEE n. 1608/93 e n. 3028/93 sull'embargo nei confronti di Haiti ed il regolamento approvato dallo stesso Consiglio n. 2967/93 sull'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti. (( 1-bis. Sono altresì resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, ivi comprese quelle provenienti da altri cespiti patrimoniali, nonché l'oro e gli altri metalli preziosi, appartenenti ai seguenti soggetti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.