lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1998, n. 272 Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di produzione e commercio della birra. note: Entrata in vigore del decreto: 25-8-1998 (GU n.185 del 10-08-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-8-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge; Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare l'articolo 35, comma 1, ultimo capoverso, concernente la definizione di grado Plato; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209; Ritenuta la necessità di modificare alcune disposizioni della legge 16 agosto 1962, n. 1354, allo scopo di adeguare la disciplina sulla birra alle nuove metodo- logie tecniche di produzione e di conformarla alla legislazione di altri Paesi membri dell'Unione europea, assicurando la libera circolazione del prodotto; Vista la notifica alla Commissione europea effettuata, ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE, modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, in data 14 ottobre 1997; Udito il parere dei Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 18 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, per le politiche agricole e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, modificato dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1989, n. 141, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi. 2. La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica. 3. Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209. 4. Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica ... (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) come modificato dall'art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente: "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere". - Il testo dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è il seguente: "Art. 50 (Regolamentazione dei prodotti). - 1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86. 3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.