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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 274 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 274 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 274 Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Palermo. (GU n.147 del 13-06-1969) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 28-6-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.

  1. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di: 18) Sociologia. Dopo l'art. 33 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione dell'istituto di filologia latina annesso alla facoltà di lettere e filosofia. Istituto di filologia latina. Art.
  2. - Alla cattedra di letteratura latina della facoltà di lettere dell'Università di Palermo è annesso l'istituto di filologia latina. L'istituto ha lo scopo di coordinare e di potenziare l'insegnamento della letteratura latina e delle discipline ad essa afferenti. L'istituto ha sede nei locali della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo. La direzione dell'istituto di filologia latina spetta al titolare della cattedra di letteratura latina. Presso l'istituto prestano servizio gli assistenti, i borsisti e i tecnici attualmente in servizio o che comunque vengano assunti dalla cattedra di letteratura latina. Per il raggiungimento dei propri fini l'istituto dispone del materiale didattico e scientifico appropriato e di una propria biblioteca, da costituirsi quest'ultima con un fondo di libri già esistenti e con singoli donatevi a scambi. Con la dotazione assegnata all'istituto dal consiglio di amministrazione dell'università, nonché con eventuali contributi di altri enti o istituzioni, l'istituto di filologia latina potrà provvedere alle proprie attività scientifiche e didattiche. Art.
  3. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: 18) Sociologia; 19) Economia montana e forestale (semestrale); 20) Storia dell'agricoltura (semestrale); 21) Politica agraria e comparata (semestrale); 22) Lotta biologica (semestrale); 23) Entomologia forestale (semestrale); 24) Chimica delle fermentazioni (semestrale); 25) Chimica e tecnologia degli alimenti (semestrale); 26) Biochimica; 27) Alimentazione del bestiame; 28) Agrumicoltura; 29) Propagazione delle piante e tecnica vivaistica (semestrale);. 30) Meccanizzazione dell'agricoltura (semestrale); 31) Virologia (semestrale); 32) Metodologia sperimentale agraria (semestrale); 33) Genetica agraria. Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: viticoltura, orticoltura e floricoltura; alpicoltura e selvicoltura; avicoltura e coniglicoltura da semestrali passano annuali. Art. 93, relativo alle propedeuticità della facoltà di agraria è modificato nel senso che è aggiunta la seguente norma: c) "l'esame di zootecnica generale sia reso propedeutico rispetto a quello di zootecnica speciale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n.
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