ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1948, n. 275 Incorporazione del Monte di credito su pegno di Forlì nella Cassa dei risparmi di Forlì. (GU n.91 del 17-04-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752; Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225; Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Forli, in data 6 novembre 1947, e del Consiglio di amministrazione della Cassa dei risparmi di Forlì, in pari data; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, è incorporato nella Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì. Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752; e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1948 DE NICOLA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 60. - FRASCA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.