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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948, n. 276 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948, n. 276 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948, n. 276 Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino. (GU n.91 del 17-04-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1593, col quale venne approvata la tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio di Torino; Visti il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1496, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 206, coi quali vennero apportate variazioni alla predetta tariffa; Viste le deliberazioni della Camera di commercio di Torino, in data 18 dicembre 1947 e 24 gennaio 1948, con le quali sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa anzidetta; Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabiliva la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Articolo unico Il diritto annuo per la quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori di Torino è stabilito in Lit. 50 (cinquanta) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale della società, cui le azioni appartengono, o di ammontare complessivo di ogni singolo tipo di obbligazione, o altro titolo dell'istituto, ente o società, ammessi alla quotazione ufficiale. L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1 gennaio. L'anno in corso si computa per anno intero, quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel 1°, semestre; quando invece l'iscrizione avvenga nel 2° semestre, il diritto da corrispondersi è ridotto a metà. L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto; nel caso di emissione avvenuta nel 20 semestre il diritto dovuto è ridotto a metà. Sono esenti da tassa i valori, che la legge ammette di diritto a quotazione in Borsa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948 DE NICOLA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1948 Atti dei Governo, registro n. 19, foglio n. 18. - FRASCA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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