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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967, n. 276 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967, n. 276 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967, n. 276 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena. (GU n.124 del 18-05-1967) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-6-1967 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 13 giugno 1966, n. 543; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 In applicazione del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 13 giugno 1966, n. 543, a decorrere dall'anno accademico 1966-67 presso la Facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università degli studi di Siena sono istituiti: a) quattro posti di professore di ruolo convenzionati, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; b) due posti di assistente ordinario convenzionati ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, numero 465. Al relativo onere si provvede con i fondi previsti dalla convenzione, stipulata il 19 novembre 1965 tra l'Università degli studi ed il Monte dei Paschi di Siena e approvata e resa esecutiva dal citato art. 4 della predetta legge n. 543. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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