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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. 276 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. 276 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. 276 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/1972 --> Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1972) (GU n.133 del 27-05-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-1-1973 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme intese a disciplinare le assunzioni temporanee, per esigenze di carattere eccezionale, di personale straordinario; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che avevano facoltà di assumere, ai sensi delle disposizioni abrogate dall'art. 25, comma secondo, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, personale comunque non di ruolo, ivi compreso quello straordinario a contratto di diritto privato o a termine, possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale, ad assunzioni temporanee di personale straordinario da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio, con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

  1. a)le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
  2. b)il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;
  3. c)il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso Ministero se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 DICEMBRE 1972, N. 818)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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