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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 277 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 277 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di probl

emi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 277 ultimo aggiornamento all'atto: 30/06/1962 --> Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1962) (GU n.102 del 05-05-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5orig. 6 7 8orig. 9orig. 10 11 12 13 14 15 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-3-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, il regio decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100 e il decreto legislativo 8 ottobre 1946, n. 278; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla, proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, e per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 In quanto non siano in contrasto con le disposizioni degli articoli 3 del decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 26 luglio 1944, art. 3 del decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 4 giugno 1945, art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 44, e dell'art. 4 del presente decreto, è riconosciuta validità agli accordi alle transazioni ed alle liquidazioni in qualsiasi forma intervenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto tra i locatori e gli affittuari di fondi rustici in ordine alla traduzione in denaro del canone di affitto, di qualunque specie, relativo alle annate agrarie 1943-44 e 1944-45. ((La stessa validità è riconosciuta alle decisioni pronunziate dalle Commissioni istituite con decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 563, del Governo della sedicente Repubblica sociale Italiana)) . Le decisioni delle controversie tuttora in atto, ((sulle materie di cui al primo comma del presente articolo)) , sono devolute alle commissioni arbitrali di cui all'art. 9, le quali determinano secondo equità il canone in contestazione, tenendo presente le condizioni particolari del contratto, la produttività del fondo, i criteri informativi delle transazioni e degli accordi liberamente conclusi, anche a mezzo delle associazioni sindacali agrarie, nella provincia o in provincie viciniori in analoghe condizioni ambientali e di analoghe caratteristiche contrattuali, avendo inoltre riguardo alle conclusioni di massima formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo successivo, ove sia stata costituita. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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