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DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 277 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 277 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 277 ultimo aggiornamento all'atto: 18/08/1986 --> Riporto delle perdite nelle fusioni di società. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1986, n. 487 (in G.U. 18/08/1986, n.190). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1986) (GU n.140 del 19-06-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-8-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il riporto delle perdite delle società fuse o incorporate ai fini della determinazione del reddito delle società risultanti da fusioni o incorporanti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 (( 1. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente comma: "In caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi. La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1 gennaio 1988, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonché alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente")) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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