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LEGGE 28 aprile 1950, n. 278 - Normattiva

LEGGE 28 aprile 1950, n. 278 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 aprile 1950, n. 278 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, concernente l'adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.127 del 05-06-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 20-6-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, è ratificato con le modificazioni seguenti: Art.

  1. - Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Qualora, entro il termine anzidetto, la competente Facoltà non formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro, su parere conforme della stessa Facoltà, provvede, nei due anni successivi, alla nomina di una Commissione di cinque membri eletti dalle Facoltà universitarie secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, ai fini ed ai sensi dell'art. 78, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592". Art.
  2. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "I docenti, di cui al precedente art. 1, rimarranno in servizio quali incaricati delle funzioni di professore straordinario fino alla decisione dei concorsi o alla conclusione del procedimento di cui all'art.
  3. Qualora siano inclusi nella terna dei vincitori o siano dichiarati idonei dalla speciale Commissione prevista dal secondo comma dell'art. 2, hanno senz'altro diritto alla nomina in ruolo quali professori straordinari, con la medesima decorrenza, ai soli effetti giuridici, con cui venne loro conferita la cattedra dal Governo militare alleato e presso la medesima sede in cui prestano presentemente servizio" Art.
  4. - È sostituito dal seguente: "I docenti, di cui al precedente art. 1, che non si presentino ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 2, ovvero che, pur partecipandovi, non risultino vincitori o che, in seguito al procedimento di cui al secondo comma dell'art. 2, non siano dichiarati idonei, sono mantenuti nella posizione di incaricati delle funzioni di professore straordinario, nella prima ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale sia stato pubblicato il bando dei concorsi di cui al citato art. 2, nella seconda ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati approvati gli atti dei concorsi, e, nella terza, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati dichiarati non idonei". Art.
  5. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "I docenti nominati in ruolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario allo scadere di un triennio solare, computato dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione degli atti del concorso superato". Il terzo comma è sostituito dal seguente: "Possono, tuttavia, gli interessati chiedere che il giudizio di ordinariato sia anticipato: ed in tal caso sarà tenuto conto del servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al primo comma del presente articolo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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