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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 279 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 279 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 279 Determinazione del prezzo speciale del sale per l'industria delle pelli, da prelevarsi presso le saline del Monopolio. (GU n.98 del 29-04-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 14-5-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1641, recante modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, che determina i prezzi speciali del sale per le industrie elencate nell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificata dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641; Considerata la necessità di provvedere, in base alla facoltà concessa dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, ora citata, alla determinazione del prezzo del sale comune destinato alla concia delle pelli, per prelevamenti effettuati direttamente presso le saline del Monopolio; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, è aggiunto il seguente comma: "Il prezzo speciale di vendita del sale comune per l'industria della salagione delle pelli è stabilito in lire 750 (settecentocinquanta) al quintale, quando il prodotto è prelevato presso le saline del Monopolio, per quantitativi non inferiori a 2000 quintali per ogni acquisto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 39. - PALLA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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