cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 aprile 1957, n. 279 Adeguamento di pensioni straordinarie. (GU n.117 del 08-05-1957) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-5-1957 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le pensioni straordinarie, concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, di importo inferiore a lire 500.000 annue lorde sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1 luglio 1956. Nel caso di godimento di più pensioni straordinarie da parte di uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire 500.000 annue lorde. Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.