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DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1948, n. 28 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1948, n. 28 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1948, n. 28 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/1956 --> Delegazione al Presidente della Repubbllca per la concessione di amnistia e di indulto. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956) (GU n.31 del 07-02-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-2-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 79 della Costituzione; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV, della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere: I) amnistia per i delitti preveduti dalle leggi, le quali disciplinano il conferimento agli ammassi del grano, dell'orzo, della segala, del granoturco, del risone, dell'olio e degli altri prodotti agricoli, nonché dei grassi suini, del latte, del burro e degli altri generi alimentari:

  1. a)se il fatto è stato commesso su quantitativi esigui e tali da fare ritenere che il colpevole ha agito al fine di provvedere al fabbisogno dell'alimentazione familiare od alle esigenze della propria azienda agricola;
  2. b)ovvero se il colpevole, non avendo in tutto o in parte osservato le norme relative al conferimento dei generi suddetti all'ammasso entro il termine originariamente indicato, si è uniformato alle norme medesime entro il nuovo termine che sia stato successivamente fissato dall'ufficio competente; II) amnistia per le contravvenzioni; III) amnistia per i delitti politici per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria, con esclusione dei delitti preveduti nei capi I, II, IV e V, titolo I, libro II del Codice penale e dei reati preveduti nell'art. 3 del decreto legislativo 10 maggio 1945, n. 234. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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