izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1953, n. 28 Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro ad acquistare un appartamento ad uso dei propri uffici. (GU n.25 del 31-01-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-2-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione n. 165 dell'11 luglio 1952, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro ha stabilito di acquistare un appartamento sovrastante la sede camerale, per l'ampliamento dei locali ad uso dei propri uffici; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico La camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro è autorizzata ad acquistare dal dott. Franco Caligiuri di Catanzaro, un appartamento sovrastante la sede camerale, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 165 dell'11 luglio 1952. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1953 EINAUDI CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 131. - PALLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.