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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979, n. 28 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979, n. 28 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979, n. 28 ultimo aggiornamento all'atto: 04/12/2003 --> Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2003) (GU n.39 del 08-02-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-2-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1 Dispositivi per il travaso L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente: "Le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti, dall'autocisterna al serbatoio e viceversa, devono essere effettuate a circuito chiuso, mediante due tubazioni flessibili o snodabili, l'una per la fase liquida, l'altra per la fase gassosa, che possono essere in dotazione o all'impianto o all'autocisterna. Le parti terminali di queste devono essere munite di flange antiscintilla o raccordi a vite antiscintilla. Inoltre:

  1. a)l'estremità di attacco all'autocisterna dev'essere munita di una valvola di eccesso di flusso;
  2. b)l'estremità di attacco al serbatoio dev'essere munita di valvola di intercettazione e di una valvola di eccesso di flusso, quest'ultima direttamente collegata alla precedente. Le tubazioni devono essere a flange oppure a raccordi rapidi, per modo che le operazioni di travaso possano essere sempre effettuate senza dover ricorrere a raccordi di passaggio, di cui è fatto divieto assoluto. Le tubazioni di cui al primo comma devono essere sottoposte annualmente, a cura del gestore dell'impianto o del proprietario dell'autocisterna, ad una prova idraulica di pressione a 30 atmosfere. La prova deve essere effettuata presso un laboratorio di Stato o di ente pubblico. Il certificato dell'eseguita prova deve essere esibito a richiesta degli addetti al controllo. Il collegamento tra autocisterna e serbatoio dev'essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di travaso deve essere predisposta una presa di terra con resistenza non superiore a 5 Ohm per la messa a terra dell'autocisterna". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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