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LEGGE 19 marzo 1984, n. 28 - Normattiva

LEGGE 19 marzo 1984, n. 28 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 19 marzo 1984, n. 28 Concessione di un contributo straordinario all'istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) per l'anno

  1. (GU n.82 del 22-03-1984) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-4-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Per far fronte alle spese di funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) per l'anno 1983 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni ad integrazione del contributo ordinario stabilito dalla legge 23 dicembre 1972, n.
  2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno 1984, presenta al Parlamento una relazione contenente specifiche proposte sulla ridefinizione del ruolo e dei compiti dell'ISPE, nonché sulla sua riorganizzazione, con particolare riferimento al rafforzamento degli strumenti di analisi delle tendenze a medio e a lungo termine dell'economia. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983, utilizzando parzialmente l'accantonamento previsto alla voce "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 marzo 1984 PERTINI CRAXI - LONGO - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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