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LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28 - Normattiva

LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28 ultimo aggiornamento all'atto: 11/12/2012 --> Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica. note: Entrata in vigore della legge: 23-2-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2012) (GU n.43 del 22-02-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli ((Capo I DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENADARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA)) 1agg.1 orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5orig. 6orig. 7orig. 8orig. 9orig. 10agg.1 orig. 11orig. ((Capo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI)) 11 bis 11 ter 11 quater 11 quinquiesorig. 11 sexies 11 septies ((Capo III DISPOSIZIONI FINALI)) 12orig. 13orig. 14orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-12-2012 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica. 2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

(1)((2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (15)

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