Decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28
DECRETO-LEGGE 11 marzo 2002, n. 28 ultimo aggiornamento all'atto: 11/05/2002 Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonchè alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione. note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 2002, n. 91 (in G.U. 11/05/2002, n.109). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/2002) (GU n.60 del 12-03-2002) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma 1 del medesimo articolo, nonché l'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, al fine di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in irreversibili difficoltà interpretative all'atto della concreta attuazione della disciplina, difficoltà principalmente connesse, per un verso, alla applicazione della disciplina del contributo unificato e, per l'altro, alle numerose questioni ermeneutiche da più parti sollevate;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere ogni onere legato all'introduzione di procedimenti in materia di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, connessi alla tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1Modifiche all'articolo 9 della
legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1 ((01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: "1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali")) ((presente)) (( 2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al secondo periodo, dopo le parole: "al pagamento", sono inserite le seguenti: ", anche in via provvisionale," e, in fine, sono aggiunte le parole: "ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno". )) 3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda". ((Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge.")) 4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente: "5-bis. Entro ((trenta giorni)) dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. ((L'invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario."))
6-ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: "1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esrcizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi: