izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1966, n. 280 Rettifica di errori nel testo promulgato della legge 21 luglio 1965, n. 913, concernente deroga all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici. (GU n.121 del 18-05-1966) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-6-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 21 luglio 1965, n. 913, concernente "deroga all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici"; Vista l'attestazione del Presidente della Camera dei deputati dalla quale risulta che il testo promulgato di detta legge, per quanto concerne il secondo comma dell'art. 1 e l'intitolazione "norma transitoria" premessa all'art. 2, non è conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento; Considerato che le difformità di cui sopra sono state determinate da errori di trascrizione e che pertanto occorre provvedere alla rettifica del testo promulgato della legge, per renderlo conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Articolo unico Il testo promulgato della legge 21 luglio 1965, n. 913, è rettificato, in conformità al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue: "Art.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.